Indennità di trasferimento rientro dall'estero
Il Ministero della Difesa conferma: l’indennità di trasferimento dopo il rientro dall’estero deve essere corrisposta
Con una nuova e importante circolare, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha definitivamente chiarito uno dei temi più controversi degli ultimi anni: l’indennità di trasferimento al rientro da missione estera spetta al personale militare e deve essere corrisposta quando il rientro comporta l’assegnazione a una sede diversa rispetto a quella di provenienza.
La precisazione del Ministero arriva dopo un lungo periodo caratterizzato da interpretazioni discordanti e numerosi contenziosi. L’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della Legge 86/2001 aveva infatti creato incertezza sull’applicabilità dell’indennità al rientro dalla missione, con conseguente proliferare di ricorsi da parte del personale interessato.
La circolare evidenzia che i giudici di merito, in maniera ormai uniforme, hanno tracciato una distinzione netta:
- L’indennità spetta pienamente quando il militare, terminato il servizio all’estero, viene destinato d’autorità a una sede in un Comune diverso da quello di provenienza o comunque a una distanza superiore a 10 km.
In questi casi, secondo la giurisprudenza, si configura una reale soluzione di continuità con l’incarico ricoperto in Patria prima della missione, e questo basta a far scattare il diritto all’indennità. - L’indennità non spetta solo nel caso in cui il rientro avvenga nella stessa sede o nello stesso Comune (o entro i 10 km), senza alcuna variazione sostanziale della sede di servizio.
Ancora più rilevante è il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, richiamato dalla circolare: sulla base dell’interpretazione sistematica e della consolidata giurisprudenza, l’Organo ha affermato che l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta al militare che, al termine della missione all’estero, venga assegnato a una sede diversa da quella di precedente provenienza.
L’eliminazione della norma speciale del 2001 non incide infatti sul quadro normativo generale, che continua a garantire la tutela economica in caso di trasferimento d’autorità.
Alla luce di questo orientamento, definito “prevalente e consolidato”, il Ministero invita gli Enti della Difesa a non insistere ulteriormente nel negare l’indennità, ma a uniformarsi alla giurisprudenza favorevole, riconoscendo il beneficio anche nei procedimenti in corso.
Ciò serve sia a tutelare il personale sia a evitare ulteriori inevitabili soccombenze in giudizio.
Con questa circolare, la Difesa pone fine a un lungo periodo di incertezze: il diritto dei militari a ricevere l’indennità di trasferimento al rientro da missioni estere, quando vi sia una variazione di sede, è pienamente confermato e deve essere applicato senza eccezioni.
L’USIM - Unione Sindacale Italiana Marina auspica che a seguito di questa circolare vengano emanate istruzioni amministrative di dettaglio finalizzate alla corresponsione dell’indennità di trasferimento sia a coloro a cui è stata negata, sia a coloro che non l’hanno richiesta in forza della normativa vigente.