Unione Sindacale Italiana Marina

Visite fiscali - Obblighi ed esclusioni

Lunedì 10 Novembre 2025 20:47
Visite fiscali - Obblighi ed esclusioni

Le norme di riferimento sulle visite fiscali per il personale militare, al pari di tutti i dipendenti pubblici e privati, prevedono l'obbligo di reperibilità tutti i giorni, festivi inclusi, nelle fasce orarie dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (orari adeguati a seguito di sentenza del TAR del Lazio, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha riconosciuto illegittime le differenze nelle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali tra dipendenti pubblici e privati).

Per quanto concerne l'attività di accertamento, il Comando di appartenenza del militare può richiedere la visita fin dal primo giorno di malattia. È obbligatorio richiederla in ogni caso quando l'assenza si verifica in giorni che precedono o seguono giornate non lavorative (ad esempio, prima o dopo un giorno di riposo, ferie o festivo).

In alcune circostanze è consentito allontanarsi dal domicilio dichiarato sul certificato medico ma solo per giustificati motivi quali, ad esempio, visite mediche o accertamenti diagnostici debitamente documentati oppure cause di forza maggiore. In ogni caso, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità dettata da urgenze o emergenze, deve sempre essere fatta comunicazione preventiva al Comando di appartenenza e all'INPS. Il Comando può successivamente richiedere documentazione giustificativa/probante.

La normativa ha previsto alcuni casi di esclusione dalla reperibilità e, in particolare, la visita fiscale NON deve essere richiesta quando il lavoratore si trova in una delle seguenti condizioni:

  • Certificazione medica rilasciata da Organi Sanitari Militari;
  • Assenza dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio;
  • Malattie gravi che necessitano di terapie salvavita;
  • Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • Situazioni patologiche correlate a una disabilità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • Eventi specifici come ricovero ospedaliero, visite mediche urgenti o accertamenti non rimandabili (è necessaria la documentazione e la preventiva comunicazione). 

Nei casi di assenza ingiustificata all'atto della visita fiscale, si applica una specifica sanzione patrimoniale riguardante il trattamento economico, oltre alla possibilità di applicazione di una eventuale sanzione disciplinare da parte del Comandante di Corpo.

Per maggiori informazioni contatta il nostro diparimento salute all'indirizzo mail salute@usim.info

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