Unione Sindacale Italiana Marina

Anticipo TFS, richiesta di parità di trattamento

Sabato 08 Novembre 2025 12:36
Anticipo TFS, richiesta di parità di trattamento

L’USIM vuole sensibilizzare le Istituzioni a riconoscere nei confronti delle donne e degli uomini appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia pari trattamento rispetto a quanto previsto in materia di anticipazione di indennità di buonuscita.

In primo luogo, appare doveroso riconoscere anche a questa categoria di lavoratori la possibilità, prevista dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per i lavoratori dipendenti pubblici, di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari il finanziamento dell’indennità di fine servizio (per un importo non superiore a 45.000 euro).

La circolare INPS n. 130 del 2020, infatti, esclude espressamente il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla possibilità di accedere all’anticipo del TFS dopo il collocamento in quiescenza.

In attesa che il legislatore ponga fine all’illegittimità costituzionale della norma che prevede il pagamento differito della “buonuscita”, l’USIM propone che venga istituito anche per il personale in divisa un apposito Fondo di garanzia, di modo da consentire anche a quest’ultimo l’accesso anticipato ad una parte della liquidazione di buonuscita, maturata durante gli anni di servizio.

Un’ulteriore sperequazione nell’attuale panorama normativo è, poi, esistente tra chi percepisce il TFS e chi il TFR. L’art. 2120 del Codice civile, infatti, prevede la possibilità per i lavoratori, in regime di trattamento di fine rapporto, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Tali richieste, vengono soddisfatte nel limite del 10 per cento degli aventi titolo e, comunque, del 4 per cento del numero totale dei dipendenti, se giustificate dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Appare fondamentale e non più rimandabile una modifica dell’art. 1908 del Codice dell’ordinamento militare, introducendo un’espressa previsione di anticipazione del TFS sia dopo il collocamento in quiescenza, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019, sia prima del pensionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice civile per i lavoratori in regime di TFR. 

L’USIM rivolge questo appello alle Istituzioni, affinché non resti inascoltata la richiesta di maggior tutela verso coloro che quotidianamente sacrifica la propria vita per la sicurezza dei cittadini e la difesa della Nazione.

Roma, 8 novembre 2025.

 

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