Indennità di trasferimento: la svolta del CdS
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO: IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE IL DIRITTO ANCHE DOPO UN CONCORSO RISERVATO AI MILITARI
Roma, 9 settembre 2026
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione II, interviene su una questione di particolare interesse per il personale delle Forze Armate: il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità quando il militare, dopo aver superato un concorso riservato al personale militare, viene assegnato a una nuova sede al termine del corso di formazione.
La decisione conferma un principio importante: il passaggio a un nuovo ruolo attraverso un concorso riservato al personale militare non interrompe, ai fini dell’indennità di trasferimento, la continuità del rapporto di servizio.
IL CASO ESAMINATO DAL CONSIGLIO DI STATO
La vicenda riguarda un sottufficiale dell’Esercito, appartenente al ruolo dei sergenti, che aveva partecipato a un concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale.
Il bando consentiva espressamente la partecipazione anche ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti.
Dopo aver superato il concorso, il militare veniva nominato sottotenente e, al termine del corso formativo, trasferito d’autorità dalla precedente sede di servizio di Grosseto alla nuova sede di Orio al Serio, distante circa 500 chilometri.
Il militare chiedeva quindi il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.
Il Ministero della Difesa contestava il diritto, sostenendo che il superamento del concorso avesse determinato un nuovo rapporto di impiego e che la successiva assegnazione costituisse una prima assegnazione, anziché un trasferimento d’autorità.
Il Consiglio di Stato ha respinto la tesi del Ministero, confermando il diritto del militare all’indennità.
LA REGOLA FISSATA DAL CONSIGLIO DI STATO
La distinzione operata dalla sentenza è fondamentale.
L’indennità può essere riconosciuta quando il militare:
- era già in servizio;
- accede a un nuovo ruolo attraverso un concorso riservato al personale militare;
- nel caso di concorso parzialmente riservato, consegue un posto appartenente alla quota riservata al personale militare;
- al termine del percorso formativo viene trasferito d’autorità a una nuova sede;
- la nuova sede si trova in un Comune diverso da quello della precedente sede;
- la distanza tra le due sedi di servizio è superiore a 10 chilometri, secondo l’ordinaria percorrenza stradale.
Ma c'è un ulteriore aspetto particolarmente importante chiarito dalla giurisprudenza: il diritto all'indennità non viene meno per il solo fatto che il militare abbia espresso il proprio gradimento per la sede di destinazione nell'ambito della procedura di reimpiego.
In altre parole, anche qualora, al termine del corso, il militare abbia indicato una sede desiderata e sia stato successivamente destinato proprio a quella sede, ciò non trasforma automaticamente il trasferimento in un trasferimento a domanda.
Ciò che rileva è la natura e la finalità del trasferimento: se la movimentazione è disposta dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento di reimpiego e risponde alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, il trasferimento può conservare la natura di trasferimento d'autorità, anche in presenza di una manifestazione di gradimento da parte del militare.
La giurisprudenza richiamata dal Consiglio di Stato chiarisce infatti che non rilevano esclusivamente le modalità con cui avviene la movimentazione, compreso l'eventuale consenso o gradimento manifestato dal dipendente, ma soprattutto la finalità perseguita dall'Amministrazione.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA SENTENZA?
È importante precisare che la pronuncia non riconosce automaticamente l'indennità a tutti i militari che cambiano sede dopo un concorso.
Il principio affermato riguarda il personale militare già in servizio che accede a un nuovo ruolo attraverso una procedura concorsuale riservata al personale militare e che, successivamente, viene trasferito d'autorità a una nuova sede, sempre che siano presenti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
In particolare, la sentenza è rilevante per il militare che, già appartenente a un ruolo delle Forze Armate, acceda a un ruolo superiore attraverso una procedura riservata al personale militare e, al termine del corso, venga destinato a una nuova sede nell'ambito del reimpiego, anche qualora abbia espresso il proprio gradimento per quella sede.
Il gradimento della sede, infatti, non è di per sé sufficiente a trasformare il trasferimento d'autorità in trasferimento a domanda.
CHI RIMANE ESCLUSO?
La sentenza individua anche le situazioni nelle quali il diritto all'indennità non sorge.
Concorso pubblico con vittoria fuori dalla quota riservata
È escluso il militare che partecipa a un concorso pubblico con una quota riservata al personale militare, ma risulta vincitore al di fuori della quota di riserva.
In questo caso il superamento del concorso determina una novazione del rapporto di impiego e la successiva assegnazione viene considerata una prima assegnazione, non un trasferimento d'autorità.
Prima assegnazione dopo un corso di formazione
Non è sufficiente aver frequentato e superato un corso di formazione.
In via generale, non spetta l'indennità in caso di prima assegnazione alla sede di servizio al termine del corso di formazione, quando non ricorrono gli ulteriori presupposti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Trasferimento realmente volontario
Rimane escluso il personale il cui cambio di sede deriva da una scelta libera e volontaria del militare, determinata da esigenze personali, economiche o professionali.
Diverso è il caso in cui il militare abbia semplicemente espresso una preferenza per una sede nell'ambito del reimpiego.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, il consenso o il gradimento manifestato dal militare non sono elementi decisivi per qualificare il trasferimento: occorre verificare la finalità e la natura della movimentazione. Se il trasferimento è disposto dall'Amministrazione nell'ambito del reimpiego conseguente alle esigenze di servizio, può mantenere la natura di trasferimento d'autorità anche quando il militare sia stato assegnato proprio alla sede da lui indicata come preferita.
Distanza inferiore a 10 chilometri
L'indennità non spetta quando la nuova sede, pur trovandosi in un Comune diverso, dista meno di 10 chilometri dalla precedente sede di servizio.
La distanza deve essere calcolata tra le sedi di servizio, secondo l'ordinaria percorrenza stradale.
NON È UN RICONOSCIMENTO AUTOMATICO
La sentenza non stabilisce che il semplice superamento di un concorso riservato faccia nascere automaticamente il diritto all'indennità.
Devono essere verificati tutti i presupposti previsti dalla legge.
L'indennità ha infatti la funzione di compensare il disagio derivante da un trasferimento imposto dall'Amministrazione nell'interesse dell'organizzazione del servizio.
Per questo motivo, ogni singola posizione deve essere valutata sulla base della procedura concorsuale, della situazione di servizio del militare, del provvedimento di assegnazione e della distanza tra le sedi.
L’AUSPICIO DI USIM
Alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato, USIM auspica che il Ministero della Difesa possa pronunciarsi in merito all’applicazione della sentenza, fornendo gli opportuni chiarimenti agli Stati Maggiori e al personale interessato.
L’obiettivo è favorire una applicazione uniforme della normativa e dei principi giurisprudenziali e garantire al personale una corretta e omogenea valutazione delle situazioni che presentano caratteristiche analoghe a quella esaminata dal Consiglio di Stato.
USIM: INFORMAZIONI E ASSISTENZA
La pronuncia rappresenta un importante precedente per il personale delle Forze Armate e merita particolare attenzione anche nell'ambito della Marina Militare.
USIM – Unione Sindacale Italiana Marina invita pertanto il personale che ritenga di trovarsi in una situazione analoga a quella esaminata dal Consiglio di Stato a verificare la propria posizione, in particolare nei casi in cui, dopo un concorso riservato al personale militare e il successivo corso di formazione, sia intervenuta una nuova assegnazione di sede nell'ambito del reimpiego.
Per ulteriori informazioni e per una valutazione del singolo caso, è possibile contattare USIM – Unione Sindacale Italiana Marina all'indirizzo:
La conoscenza dei propri diritti è il primo strumento per poterli tutelare.
USIM - Unione Sindacale Italiana Marina,
Segreteria Nazionale